Disposizioni Anticipate di Trattamento (“DAT”)

Che cosa sono le disposizioni anticipate di trattamento (“DAT”)? 

Le DAT, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento”, introdotte dalla Legge n. 219 del 2017, sono le indicazioni con cui una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere (detta “disponente”), in previsione di una eventuale, futura incapacità di scegliere in modo autonomo (autodeterminarsi), può:

  1. esprimere le proprie volontà, in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su: 
  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari.
  1. indicare una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario”, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

 

Chi può esprimere le DAT?

Possono esprimere validamente le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere (persone che non siano minorenni o che non siano state interdette o inabilitate ex art. 3 L.219/2017).

 

Come possono essere redatte le DAT?           

La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:

  1. dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio) in entrambe i casi il notaio conserva l’originale;
  2. presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza;
  3. presso le strutture sanitarie (in seguito all’adozione di tutti gli atti attuativi previsti dalla L. 219/2017 all’art. 4 comma 7 per l’operatività di tale previsione);
  4. presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
  5. attraverso videoregistrazione o dispositivi, per le persone con disabilità di comunicare.

Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. 

 

Qual è il ruolo del medico?

Il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dallo stesso, in accordo con il fiduciario qualora:

  • le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
  • sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Fermo restando le situazioni descritte, qualora insorgano conflitti inerenti le cure da intraprendere fra il medico e il fiduciario/rappresentante legale/amministratore di sostegno, la decisione è rimessa al giudice tutelare.

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente pagina informativa, si rinvia al sito del Ministero della Salute inerente le DAT https://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp